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Conosci i principali dispositivi di protezione collettiva?

Quando si devono eseguire lavori in quota, ovvero tutte “quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile1 [art. 107 del D.Lgs. 81/08]” il Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) prevede l’utilizzo preferenziale dei cosiddetti dispositivi di protezione collettiva, vale a dire tutti quei sistemi anticaduta che hanno lo scopo di proteggere più lavoratori che operano in contemporanea. I principali dispositivi di protezione collettiva sono: i parapetti, le passerelle di camminamento, gli scavalchi e le reti anticaduta.

I parapetti possono essere a fissaggio o autoportanti: si tratta di strutture poste a protezione dei bordi e possono essere classificati in tre classi, a seconda del livello di protezione offerto, in base a quanto stabilito dalla norma UNI EN 13374:2019. Pertanto si distinguono:

· Parapetti di classe A che devono resistere all’appoggio o alla caduta di una persona;

· Parapetti di classe B che, oltre a resistere all’appoggio o alla caduta di una persona, devono anche essere in grado di fermare una persona che sta scivolando lungo una superficie inclinata;

· Parapetti di classe C che devono fermare la caduta o la scivolata di una persona da una superficie molto inclinata.

Le passerelle servono per creare passaggi su superfici non altrimenti calpestabili in sicurezza, o comunque fragili o scivolose. Possono anche essere integrate a dei parapetti, in questo caso possono fungere da scavalchi per superare degli ostacoli.

Le reti anticaduta di sicurezza sono reti elettrosaldate in acciaio che, opportunamente installate, sono in grado di sopportare il peso di una persona. Possono essere posizionate sia in orizzontale che in verticale e necessitano di un’intelaiatura metallica di sostegno.

In base alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad applicare primariamente un DPC, dandone priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, scegliendo i dispositivi più idonei rispetto alla tipologia di lavori da eseguire e ai conseguenti rischi.

A differenza dei DPI, per l’uso dei DPC non è previsto che il lavoratore debba svolgere un corso di formazione specifica. Ciò non toglie che sui DPC, così come previsto per i DPI:

· non sono ammesse manomissioni e/o modifiche;

· è necessario comunicare tempestivamente al datore di lavoro o al proprio preposto la presenza di eventuali difetti o problematiche che ne impediscono il corretto utilizzo.

Per qualsiasi dubbio inerente la scelta dei DPC più idonei, sia in ambito civile che industriale, contattaci: troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze.

1 Tale definizione è da intendersi anche per le attività di scavo con profondità superiore ai 2 metri.

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